Skip to main content

Insights

La tassazione delle cessioni di opere d’arte: nuove linee guida dalla Corte di Cassazione

25/03/2024

La tassazione delle cessioni di opere d’arte: nuove linee guida dalla Corte di Cassazione

Valentina Fabiano

Nell’ambito della normativa fiscale, la vendita sistematica di opere d’arte può configurarsi come attività d’impresa e produrre reddito imponibile, come stabilito dall’ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024 della Corte di Cassazione. Questa decisione segue la tendenza giurisprudenziale secondo cui non è necessaria un’attività continuativa per determinare la natura imprenditoriale delle cessioni; elementi come il numero di transazioni, gli importi significativi, la varietà dei beni venduti e il numero degli acquirenti sono fattori rilevanti.

Il caso in esame riguardava un commerciante d’arte a cui l’Agenzia delle Entrate aveva inviato due avvisi di accertamento. L’Agenzia sosteneva che il soggetto avesse la qualifica di imprenditore commerciale, rendendo così i proventi delle vendite soggetti a imposte dirette e IVA. In contrasto, il contribuente si difendeva affermando di essere un mero collezionista privato, senza un’organizzazione autonoma, e che le sue vendite rappresentassero semplicemente la dismissione di parte del suo patrimonio personale.

La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del contribuente, ribadendo una distinzione già fatta nella sentenza n. 6874/2023 tra la definizione civilistica e quella fiscale di “imprenditore commerciale”. A fini fiscali, l’essenzialità dell’organizzazione aziendale richiesta dal diritto civile non è necessaria; basta la “professionalità abituale” dell’attività economica.

L’articolo 55 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e l’articolo 4 del decreto IVA chiariscono che la professionalità abituale, anche se non esclusiva, delle attività enumerate nell’articolo 2195 del codice civile, soddisfa il requisito per la qualificazione imprenditoriale a fini fiscali, senza necessità di un’autonoma organizzazione di mezzi.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha delineato una tripartizione tra mercante d’arte, speculatore occasionale e mero collezionista. Il mercante, che agisce professionalmente e abitualmente anche senza una struttura imprenditoriale organizzata, è soggetto alle imposte dirette, all’IVA e, in alcuni casi, all’IRAP. Lo speculatore occasionale, che compra e vende opere d’arte sporadicamente per profitto, genera redditi diversi, non rientrando nell’ambito delle attività imprenditoriali abituali. Infine, il collezionista puro, che acquista opere per interesse personale senza intenzione di rivendita, non è soggetto a tassazione su tali cessioni, mancando i requisiti di abitualità e scopo speculativo.

La sentenza enfatizza l’importanza dell’analisi del contesto specifico per determinare la natura dell’attività, sottolineando che anche la modalità di reinvestimento dei profitti (in beni anziché in denaro) non altera la sostanza dell’arricchimento patrimoniale.

Questo chiarimento giurisprudenziale fornisce un quadro più definito per la distinzione delle attività nel mercato dell’arte, attendendo ulteriori direttive legislative per una completa regolamentazione della materia.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo:

Richiedi informazioni

Hai bisogno di una consulenza?