Le donazioni indirette sono un tema spesso sottovalutato e fonte di possibili contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Di recente, la Corte di Cassazione ha fornito nuove indicazioni sull’argomento, chiarendo quale sia il momento in cui scatta il termine di decadenza per l’azione fiscale, specialmente quando le donazioni indirette emergono in seguito a una collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure). Di seguito, troverai una serie di domande frequenti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18724/2024, ha stabilito che il termine di decadenza per l’azione fiscale su una donazione indiretta tassabile decorre dalla dichiarazione volontaria che la rivela (ad esempio una Voluntary Disclosure), e non dalla data della donazione stessa.
Secondo l’articolo 56-bis del Dlgs 346/1990, le donazioni indirette diventano tassabili in due casi:
La Cassazione chiarisce che la dichiarazione può provenire sia dal donante sia dal donatario e può derivare anche da una richiesta di collaborazione volontaria, soprattutto nel caso riguardi attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero e non dichiarate.
Il termine per l’avviso di liquidazione dell’imposta è di 5 anni e decorre dalla dichiarazione spontanea, non dal momento in cui è stata effettuata la liberalità.
La recente sentenza della Corte di Cassazione specifica che, in tema di donazione indiretta, la data di decorrenza dei termini per l’Amministrazione finanziaria inizia a partire dal momento in cui la donazione viene dichiarata (anche tramite Voluntary Disclosure), e non da quando è stata compiuta. Tale posizione ha un impatto rilevante sulle tempistiche di accertamento e deve essere tenuta in considerazione da chiunque effettui o riceva una donazione indiretta. Contattami per ogni dubbio o approfondimento.
OCF n. 2425 del 19/03/2024
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