Il decreto modifica l’articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs. 346/1990, esentando da imposta i trasferimenti gratuiti di aziende e partecipazioni societarie a coniugi e discendenti, a condizione che:
L’attività d’impresa venga proseguita per almeno cinque anni nel caso di trasferimento di un’azienda.
Il controllo sulle partecipazioni sia acquisito e mantenuto per almeno cinque anni.