Secondo l’art. 14, comma 3 del d.lgs. 252/2005, in caso di decesso di un iscritto durante la fase di accumulo:
- Il capitale viene riscattato dai beneficiari designati.
- In assenza di designazione, i diritti spettano agli eredi individuati dal codice civile.
Gli eredi acquisiscono il capitale iure proprio, quindi questo non entra nell’asse ereditario e non è soggetto all’imposta di successione.